Regolamento Soci

Se desideri diventare Socio della P.A. Croce Viola Cesate per poter usufruire degli sconti applicati sulle tariffe e’ sufficente versare una quota annuale di Euro 20,00. In questo caso lo sconto del 20% e’ esteso a tutti i membri della famiglia. Inoltre diventando Socio sostieni l’Associazione.

Art. 1 – Chi intende diventare socio della Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo della stessa dichiarando :

a – generalità;
b – indirizzo;
c – professione;
d – impegno a partecipare alle attività dell’Associazione o all’organizzazione dei servizi della medesima;
e – impegno a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
f – impegno a rispettare lo statuto, i regolamenti ed i deliberati dei suoi organi;
Art. 2 – Qualora l’associato intenda partecipare in forma volontaria ai servizi organizzati dalla Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate, deve inoltrare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo, prevista per ogni settore d’attività dal relativo regolamento, impegnandosi alla frequenza dei corsi di preparazione e d’aggiornamento che l’Associazione ritiene opportuni per la qualità del servizio svolto . Resta comunque fermo il diritto d’ogni associato di partecipare alle attività generali dell’Associazione.

Art. 3 – La partecipazione in forma volontaria attiva ai servizi organizzati dalla Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo, Che deve comunque pronunciarsi entro 30 giorni dall’inoltro della domanda scritta.

Art. 4 – La trascrizione del nuovo associato sul libro dei soci avviene a cura del segretario del Consiglio entro i quindici giorni successivi l’accettazione della domanda . Al socio viene consegnata una tessera attestante i diritti dei soci rispetto alle attività dell’Associazione, la cui validità dovrà essere rinnovata annualmente.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo con propria delibera può attribuire la qualifica di socio onorario a quei cittadini che, anche non soci effettivi, hanno compiuto atti particolarmente meritevoli nei confronti della Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate; tale qualifica non comporta in nessun caso l’esercizio di diritti statutari che restano riservati ai soci. Ai soci onorari è rilasciata apposita tessera della durata illimitata.

Art. 6 – Qualora il Consiglio Direttivo sia investito della proposta di provvedimento disciplinare, il Presidente deve avvertire preventivamente per lettera l’associato interessato che, sempre con lettera, entro cinque giorni dalla comunicazione ha diritto a far conoscere le proprie ragioni. Il Consiglio Direttivo nell’adottare le proprie deliberazioni dovrà tenere conto delle eventuali ragioni dell’associato interessato. Tutti i provvedimenti disciplinari hanno efficacia dal giorno successivo alla loro adozione.

Art. 7 – Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo, l’associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto per i provvedimenti che comportino lo scioglimento del rapporto sociale. I ricorsi di cui al precedente articolo devono essere proposti al Collegio dei Probiviri entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta e non hanno effetto sospensivo. La comunicazione di un provvedimento disciplinare ad un socio deve essere effettuata mediante lettera ad opera del Presidente.

Art. 8 – I cittadini minorenni ma d’età superiore ai 14 anni, purchè autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci, possono partecipare alle attività dell’Associazione secondo i limiti stabiliti dai singoli regolamenti per ogni tipo d’attività. E’ comunque consentita ad essi la partecipazione a corsi di formazione. I minori di cui al presente articolo hanno la qualifica di soci aggregati, ad essi verrà rilasciata apposita tessera annuale.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
L’elezione degli organi sociali della Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate è regolata dalle norme del presente regolamento:

Art. 1 – Almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea che prevede all’ordine del giorno l’elezione degli organi sociali, gli associati in regola con gli adempimenti stabiliti dallo Statuto, possono presentare candidature alla segreteria dell’Associazione. I candidati per il Consiglio Direttivo devono essere soci in regola con gli adempimenti statutari. I candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri possono essere anche non soci. Le candidature in numero non superiore a sette per il Consiglio Direttivo e a cinque per ciascun Collegio, dei Revisori e dei Probiviri, devono essere sottoscritte da almeno tre associati che non possono autocandidarsi. Alla presentazione di candidature la segreteria provvede a rilasciare ricevuta attestante la data di presentazione della medesima. Le candidature sono valide se presentate entro il termine.

Art. 2 – Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la segreteria dell’Associazione provvede a redigerne l’elenco in ordine alfabetico, suddiviso per organi da eleggere e ad affiggerlo nei locali della sede.

Art. 3 – Prima di procedere all’elezione degli organi sociali, gli scrutatori in numero di tre, ai sensi degli Art. 15 e 17 dello Statuto Sociale, precedentemente nominati dall’Assemblea, costituiscono il seggio che deve garantire la segretezza del voto e il Presidente dell’Assemblea fissa il termine entro il quale i soci aventi diritto possono accedervi.

Art. 4 – Le schede per le votazioni devono essere d’unico formato e d’identico colore per ogni organo da eleggere, essere contraddistinte dal timbro dell’Associazione, dall’indicazione dell’elezione per la quale sono utilizzate e dalla vidimazione degli scrutatori.

Art. 5 – Per le elezioni sia del Consiglio Direttivo sia degli altri Collegi gli elettori possono esprimere tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere. Le preferenze devono essere espresse indicando cognome e nome del candidato. Sono nulle le schede che riportano il voto per un numero di candidati superiore a quello stabilito dal comma precedente. Sono nulle le schede che portano segni di riconoscimento. E’ ammesso il voto per delega in numero non superiore a tre deleghe per ogni elettore.

Art. 6 – Scaduto il termine delle operazioni di voto, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede redigendo verbale da consegnare al Presidente dell’Assemblea.

Art. 7 – Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti nell’ambito dei lavori assembleari.

Art. 8 – Allo scopo di evitare brogli, le schede elettorali devono essere conservate per almeno cinque anni. Le violazioni accertate del presente regolamento comportano l’applicazione del comma C. Art. 10 dello Statuto Sociale.

Art. 9 – La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi carica politica.

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

Art. 1 – La richiesta di convocazione dell’Assemblea da parte degli associati, ai sensi dello Statuto Sociale, deve essere inoltrata al Presidente con lettera, sottoscritta direttamente dai richiedenti i quali devono indicare:

a – nome, cognome, indirizzo;
b – numero e data del rilascio di un documento d’identità;
c – gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.
La medesima procedura è applicata per la richiesta d’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria annuale d’argomenti da parte di soci ai sensi e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

Art. 2 – La richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo da parte dei membri del medesimo deve essere inoltrata per iscritto al Presidente, sottoscritta dai richiedenti ed indicante gli argomenti da porre all’ordine del giorno . Il Presidente procede alla convocazione del Consiglio entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. La stessa procedura è applicata per eventuali richieste d’iscrizioni d’argomenti da parte del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri.

Art. 3 – Dopo le elezioni, la prima convocazione del Consiglio Direttivo avviene ad opera del Presidente uscente o in mancanza dal Vice presidente o in mancanza di quest’ultimo per iniziativa del consigliere più anziano di nomina.

Art. 4 – Fino alla nomina del Presidente la riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere più anziano di nomina mentre le funzioni di segretario sono dalla persona nominata dal Consiglio per la stesura del verbale della prima riunione.

Art. 5 – Nella sua prima riunione dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo, dopo la nomina delle cariche sociali ai sensi dell’Art. 22 dello statuto, assegnerà tutti gli incarichi che ritiene utili per il buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 6 – Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto a meno che non siano componenti del medesimo:

a – il direttore sanitario;
b – il coordinatore dei volontari;
c – il segretario amministrativo qualora nominato;
d – i membri effettivi del Collegio dei Revisori;
e – i membri effettivi del Collegio dei Probiviri;
f – chiunque altro il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocare.
Art. 7 – Il segretario del Consiglio:

a – redige i verbali del Consiglio Direttivo sottoscritti dal Presidente unitamente al segretario medesimo;
b – cura la buona tenuta dei libri sociali e degli altri documenti dell’Associazione;
c – predispone i lavori del Consiglio Direttivo;
d – svolge gli incarichi particolari e specifici che gli vengono eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 8 – Fermo restando la possibilità di ricorso anche a collaborazione prestata da professionisti, qualora il Consiglio Direttivo, nomini un segretario amministrativo, questi svolge i seguenti compiti:

a – curare la buona tenuta dei documenti e dei libri contabili dell’Associazione;
b – predisporre i mandati di pagamento sottoscritti dal Presidente;
c – svolgere tutti i compiti inerenti al funzionamento amministrativo che gli vengono assegnati dalla delibera di nomina o da delibere successive del Consiglio Direttivo.
Il segretario amministrativo nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi oltre che d’eventuali consulenti nominati dal Consiglio, dell’aiuto d’altri volontari di sua fiducia.

Art. 9 – Il tesoriere provvede alla riscossione degli incassi ed alle esecuzioni dei pagamenti su mandato di cui alla lettera b, del precedente Art. 8. Il tesoriere svolge la propria attività in stretto rapporto con il Presidente, il Vice presidente, il segretario del Consiglio Direttivo.