Regolamento Volontari

Art. 1 – I soci che intendono partecipare alle attività di trasporto e soccorso ammalati devono presentare al Consiglio Direttivo specifica richiesta dalla quale deve risultare:
a – Eventuale precedente appartenenza del socio ad altra associazione di pronto soccorso mediante autoambulanza, eventuali incarichi ricoperti e qualificazione acquisita;
b – eventuali titoli sanitari posseduti dal socio;
c – l’impegno a frequentare i corsi di formazione e d’aggiornamento che l’Associazione ritiene opportuni per il buon funzionamento qualitativo del servizio;
d – l’impegno in quanto socio attivo a partecipare alle attività generali e di propaganda dell’associazione.

Art. 2 – Alla dichiarazione di cui all’art. precedente il socio deve allegare:
a – fotocopia dell’eventuale patente posseduta;
b – fotocopia del documento d’identità;
c – fotocopia degli eventuali titoli professionali sanitari posseduti;
d – eventuali attestazioni di corsi per soccorritori;
e – certificato penale;
f – certificato carichi pendenti;
g – certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica;
h – tre fotografie formato tessera.

Art. 3 – Il Consiglio Direttivo potrà comunque verificare le caratteristiche psicoattitudinali del socio richiedente.

Art. 4 – I cittadini minori di 18 anni possono partecipare alle attività di cui al presente regolamento limitatamente a quelle svolte presso la sede sociale e che non prevedano l’intervento diretto sulla persona.

Art. 5 – Il socio che intende partecipare alle attività in autoambulanza:

a – frequenta un corso di preparazione tecnico pratica per l’apprendimento delle norme di pronto soccorso;
b – è addestrato ad un corretto uso delle strumentazioni radio e telefoniche;
c – frequenta un periodo d’addestramento pratico in autoambulanza.
Al termine d’ogni periodo d’addestramento e formazione il socio è sottoposto ad una prova di verifica da parte di un’apposita commissione.

Art. 6 – Al termine del periodo di formazione dopo il superamento delle prove previste, al socio è rilasciata una tessera che attesta la qualità di volontario soccorritore.

Art. 7 – I volontari soccorritori della Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate sono una componente dell’Associazione e ne perseguono i fini istituzionali secondo le direttive che vengono impartite dagli organi competenti dell’Associazione medesima. La loro attività è svolta a titolo gratuito.

Art. 8 – Qualora un volontario soccorritore intenda accedere alla guida dei mezzi dell’Associazione deve:
a – essere in possesso della patente di guida da almeno un anno;
b – frequentare un periodo d’addestramento i cui tempi, modalità, contenuti e prove d’idoneità sono approvati con delibera del Consiglio Direttivo;
c – inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9 – La preparazione dei volontari soccorritori autisti è assicurata da un’apposita commissione la cui responsabilità è affidata al Consiglio direttivo.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo, con propria delibera e su specifica richiesta del socio interessato può derogare interamente o in parte al periodo di formazione purché l’apposita commissione esprima parere favorevole ed il socio in questione dimostri :

a – di aver acquisito in precedenza la preparazione richiesta o presso la Pubblica Assistenza Croce Viola o presso altra Associazione di pronto soccorso;
b – sia in possesso di titoli sanitari.

Art. 11 – E’ obbligo rigoroso per i volontari soccorritori di usare in servizio la maggior urbanità, la massima correttezza e serietà, di astenersi assolutamente da qualsiasi manifestazione che possa offendere le altrui opinioni politiche, religiose o morali.

Art. 12 – E’ severamente vietato abbandonare, anche momentaneamente, la sede durante i turni di guardia se non per ragioni di servizio o previa autorizzazione del responsabile di turno.

Art. 13 – I volontari soccorritori nell’espletamento delle attività d’istituto, usufruiscono di locali, di mezzi e materiali della Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate. Il tutto dovrà essere conservato con diligenza ed utilizzato solo in occasione di servizio. Ogni volontario soccorritore ne risponderà personalmente.

Art. 14 – Durante lo svolgimento del servizio tutti gli operatori sono coperti da una polizza assicurativa verso gli infortuni che dovessero accadere nello svolgimento d’attività inerenti i servizi.

Art. 15 – Ai volontari soccorritori è fatto divieto di divulgare notizie riguardanti l’identità, lo stato di salute degli assistiti o situazioni che abbiano una diretta relazione con il servizio. In ogni caso deve essere tenuto un comportamento adeguato al tipo di servizio svolto.

Art. 16 – Le mansioni svolte sono quelle di: Milite, Capo servizio, Autista, Centralinista .Salvo ulteriori compiti e responsabilità proprie delle mansioni specificate nei successivi articoli, i volontari soccorritori devono:

a – controllare all’inizio d’ogni turno la presenza ed il funzionamento delle dotazioni e dei mezzi integrando le mancanze del materiale di consumo con l’uso delle scorte;
b – collaborare alla pulizia dei mezzi della sede;
c – rispettare scrupolosamente le norme igieniche.

Art. 17 – Ogni volontario della Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate, nell’ambito dello svolgimento dei servizi d’istituto dovrà indossare una divisa (ad esclusione dei centralinisti) secondo le disposizioni dei responsabili. Si raccomanda un abbigliamento personale consono al tipo di servizio da svolgere. Sono vietati pertanto zoccoli, sandali aperti, tacchi a spillo, pantaloni corti, minigonne. Ogni divisa dovrà riportare esclusivamente gli stemmi che la Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate riconosce.

Art. 18 – Al fine di coordinare l’attività dei volontari soccorritori verrà eletto un coordinatore dei volontari.

Art. 19 – Il coordinatore dei volontari è eletto dal gruppo stesso nel proprio seno con votazione a scrutinio segreto con la partecipazione di almeno di due terzi e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli iscritti medesimi. Per ciascuna votazione, in seguito a due inutili esperimenti elettorali si considera eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. Non sono ammesse deleghe. Il coordinatore dura in carica un anno ed è rieleggibile. Il Comitato Direttivo provvederà a dare le disposizioni generali per la costituzione dei seggi e per le modalità di voto.

Art. 20 – Il coordinatore dei volontari soccorritori ha i seguenti compiti:
a – coordinare le attività delle commissioni e d’eventuali gruppi di lavoro;
b – coordinare la partecipazione alle attività e l’organizzazione dei soci soccorritori;
c – promuovere specifiche riunioni dei volontari soccorritori per la trattazione d’argomenti connessi alle attività di servizio ed alla formulazione di proposte al Consiglio Direttivo;
d – vigilare sul regolare svolgimento del servizio provvedendo, qualora motivi di sicurezza connessi al normale funzionamento tecnico del medesimo non consentano diversamente, anche all’immediato allontanamento di un volontario dal servizio stesso. Nel corso di cui alla lettera d il coordinatore dei volontari deve dare immediata comunicazione scritta all’ufficio presidenza con adeguata motivazione del provvedimento adottato.

Art. 21 – I volontari soccorritori che tengano una condotta non conforme agli impegni del presente regolamento incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:
a – richiamo verbale;
b – ammonizione scritta;
c – sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
d – Espulsione.

Art. 22 – Il richiamo è una dichiarazione verbale a fronte di lievi trasgressioni. L’ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo che va inserita nel fascicolo personale ed è inflitta nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità. Il richiamo verbale e l’ammonizione scritta rientrano nella competenza del coordinatore dei volontari. Avverso l’ammonizione scritta è ammesso il ricorso da presentarsi per iscritto entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri che deciderà insindacabilmente e motivatamente. La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:
a – per gravi negligenze di servizio;
b – per contegno scorretto verso gli organi direttivi, il pubblico, i colleghi ed i dipendenti dell’Associazione;
c – per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
d – per violazione del segreto d’ufficio;
e – per comportamento che produca l’interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
f – per denigrazioni dell’amministrazione e dei suoi organi;
g – per l’uso improprio o l’abuso delle cariche previste dal presente regolamento.

L’espulsione è commiata:
a – per la fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare o in caso di reiteratezza ;
b – per atti i quali rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale;
c – per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell’Associazione;
d – per gravi atti d’insubordinazione.

La sospensione e l’espulsione non possono essere commiate senza adeguata motivazione e senza che l’infrazione sia stata preventivamente contestata al volontario soccorritore con invito a discolparsi entro il termine di venti giorni. La sospensione e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Avverso i provvedimenti disciplinari della sospensione e della espulsione è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 23 – I volontari soccorritori che abbiano inflitta la sanzione dell’ammonizione decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti e non potranno presentare la propria candidatura ne potranno essere proposti per le cariche previste dal presente regolamento per l’anno successivo a quello del quale è stato adottato il provvedimento disciplinare . Nel caso di sospensione le decorrenze e gli impedimenti di cui al comma precedente sono elevati a due anni.

Art. 24 – Durante l’effettuazione di un servizio d’autoambulanza ferme restando le responsabilità di tutto l’equipaggio in particolare :
a – la responsabilità sanitaria spetta al soccorritore più anziano in servizio;
b – la responsabilità dell’automezzo spetta al soccorritore autista.
L’equipaggio è composto da un minimo di due persone ad un massimo di quattro, ivi compresi eventuali allievi.

Art. 25 – L’organizzazione del servizio d’autoambulanza è suddivisa in turni predisposti da un’apposita commissione sulla base di criteri determinati dal Consiglio Direttivo. Il responsabile di tale commissione è scelto dal coordinatore dei volontari e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 – L’insieme dei volontari soccorritori, compresi gli allievi, presenti in turno costituiscono la squadra di turno Svolge le funzioni di capo squadra il soccorritore più anziano di servizio. Ad esso è affidato il compito di coordinare le attività durante il proprio turno e di redigere eventuali rapporti da consegnare al coordinatore dei volontari soccorritori.

Art. 27 – Durante ogni turno di servizio, in assenza d’altri responsabili, la sede è affidata all’addetto al centralino.

Art. 28 – La tenuta dei documenti relativa ai soci che svolgono attività volontarie è affidata dal Consiglio Direttivo ad un incaricato che deve svolgere la propria attività in accordo con il coordinatore dei volontari, con i responsabili delle altre commissioni e con la segreteria.

Art. 29 – Fermo restando l’obbligatorietà dei rapporti da parte d’ogni responsabile interessato ad eventuali fatti di disfunzionamento e d’anomalie, chiunque assista ad episodi contrari allo statuto sociale, ai regolamenti interni o ai deliberati degli organi statutari della Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate è tenuto a redigere il relativo rapporto al capo squadra direttamente od al coordinatore dei volontari.

Art. 30 – La presenza ai turni di servizio è obbligatoria. Chi per comprovati motivi non può essere presente al proprio turno deve darne immediata comunicazione al responsabile della commissione turni provvedendo a cercarsi un sostituto. Di ogni assenza il responsabile della commissione turni deve darne comunicazione al coordinatore dei volontari per la valutazione dei motivi addotti.

Art. 31 – Il periodo di ferie è da valutarsi caso per caso quando questo superi complessivamente i trenta giorni.

Art. 32 – Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare i casi particolari di assenza determinata da malattie, da ragioni di lavoro o per motivi personali.

Art. 33 – I volontari soccorritori in attività da almeno due anni qualora per particolare motivo debbano chiedere un periodo di assenza superiore a quello previsto dall’Art. 31 possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo a godere delle stesse condizioni previste al successivo Art. 35 per la riserva, per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 34 – Il volontario soccorritore che contravviene alle disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 33 deve rinunciare all’attività di volontario soccorritore salvo l’adozione di provvedimenti concernenti lo scioglimento del rapporto associativo.

Art 35 – I volontari soccorritori da almeno cinque anni possono per ragioni adeguatamente motivate, chiedere al Consiglio Direttivo il passaggio alla riserva. I volontari passati alla riserva sono comunque a disposizione dell’Associazione per almeno dodici turni all’anno in occasione di particolari impegni.

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo con propria delibera approva le norme esecutive per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio in autoambulanza. I rapporti del personale dipendente compreso quello addetto alle attività di soccorso sono determinati da apposito regolamento.

Art. 37 – La responsabilità sanitaria del servizio in autoambulanza spetta ad un direttore sanitario nominato con delibera del Consiglio Direttivo. I compiti del direttore sanitario sono:
a – vigilare sullo stato sanitario dei mezzi di soccorso;
b – vigilare sulla dotazione sanitaria dei mezzi di soccorso;
c – vigilare sulla qualificazione del personale addetto ai mezzi di soccorso.
Il direttore sanitario con qualifica di medico svolge la propria attività mediante gli incarichi organizzativi e le commissioni previste dal presente regolamento. Il direttore sanitario, la cui attività è svolta in forma gratuita, è coadiuvato eventualmente da un vice direttore sanitario.

Art. 38 – Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le delibere del Consiglio Direttivo