Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs.. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate – Organizzazione di Volontariato – ODV”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, introdotto con D.Lgs.. 117/2017, la denominazione dell’Associazione sarà “Pubblica Assistenza Croce Viola Cesate – Organizzazione di Volontariato – ODV ETS”.

La sede legale è stabilita in Cesate, via Venezia n. 31.

La durata è illimitata.

 

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L’Associazione assume, in particolare, il compito di

  1. a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
  2. b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
  3. c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  4. d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
  5. e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
  6. f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
  7. g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l’associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

 

Art. 4 – Attività di interesse generale

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

 

  1. Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs,. 117/17;
  2. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs,. 117/17;
  3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs. 117/17;
  4. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modficazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs,. 117/17.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno nei limiti dei propri mezzi patrimoniali, nell’organizzazione di iniziative, manifestazioni, indagini conoscitive, censimenti per la conoscenza e la definizione delle esigenze e dei bisogni delle persone che necessitano di pubblica assistenza.

4bis – Azioni conseguenti

 

In particolarel’associazione attua le attività sopra elencate tramite:

  1. Interventi e prestazioni sanitarie;
  2. servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza urgenza;
  3. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
  4. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
  5. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
  6. donazione di sangue e organi;
  7. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  8. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
  9. iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  10. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
  11. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

 

  1. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
  2. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
  3. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
  4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
  5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  6. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia;
  7. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

 

4ter – Attività secondarie e sussidiarie

 

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall’organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

 

Il Consiglio esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato.

La deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) compiuti ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell’associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale; per il socio minore di età il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.

I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

I soci hanno diritto di:

  1. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  2. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi.
  3. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  4. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  5. essere informati sull’attività associativa.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

  1. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  2. essere in regola con il versamento della quota associativa;
  3. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
  4. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  5. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art . 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per i seguenti gravi motivi:

  1. a) per morosità;
  2. b) per decadenza;
  3. c) per esclusione;
  4. d) per recesso;
  5. e) per decesso.

 

  1. a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata.
  2. b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
  3. c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
  4. d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l’associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 – Scritture contabili e bilancio

L’Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell’associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l’Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
  2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
  3. dalle quote degli aderenti;
  4. da contributi di privati;
  5. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
  7. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
  8. da rendite patrimoniali e finanziarie
  9. da attività di raccolta fondi
  10. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
  11. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’associazione
  12. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
  13. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell’associazione
  14. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali.

 

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e per gli enti del terzo settore.

Art. 14   Bilancio sociale

L’associazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. l’Organo di amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo;
  5. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all’Organo di Controllo formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
  6. il Collegio dei probiviri, ove effettivamente costituito con delibera assembleare.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione.

 

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l’Associazione opera e comunque entro il territorio della Provincia di Milano.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L’assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L’assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell’associazione.

In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

Art. 23 – Competenze

 L’ assemblea ordinaria

  1. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  2. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
  3. determina l’importo annuale delle quote associative;
  4. definisce le linee programmatiche della Associazione;
  5. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
  6. approva i regolamenti di funzionamento dell’Assemblea e dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;
  7. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all’Associazione;
  8. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  9. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l’organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
  10. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
  11. delibera sulla esclusione degli associati.
  12. delibera sulle istanze di ammissione all’associazione rigettate dal Consiglio;
  13. delibera sull’istituzione di sezioni della Associazione
  14. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

 

L’assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello statuto sociale;
  2. sulla variazione della sede legale;
  3. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  4. sulla devoluzione del patrimonio

Art. 24 – Organo di Amministrazione – Consiglio

L’organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall’Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell’Associazione.

 

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall’art. 2382 del Codice civile.

 

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all’Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell’Associazione.

 

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell’Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall’assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio:

  1. predispone le proposte da presentare all’Assemblea;
  2. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
  3. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
  4. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
  5. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto
  6. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
  7. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
  8. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
  9. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.
  10. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell’art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’assemblea.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale, per cui le limitazioni del detto potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
  • dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

 

Art. 30 – Organo di controllo

 

L’organo di controllo, obbligatorio nei casi previsti dalla legge, composto da tre membri effettivi e da due supplenti o anche monocratico, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell’Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

 

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell’organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

 

Art. 31 – Competenze

 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso.

 

Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

 

Art. 32 Revisore legale dei conti

 

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare, in sede assembleare, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 33 – Collegio dei probiviri

 

Il Collegio dei probiviri, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

 

Art. 34 – Competenze

 

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione e sono inappellabili.

 

Art. 35 Libri sociali obbligatori

 

L’associazione deve tenere:

  1. a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
  2. b) il libro degli associati;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  4. d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

 

Titolo V – Norme finali

 

Art. 36 – Sezioni

 

Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

 

Art. 37 – Regolamenti

 

Il regolamento generale:

 

  1. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
  2. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
  3. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell’associazione;
  4. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

 

In relazione agli specifici settori di intervento dell’associazione, l’Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

 

Art. 38– Scioglimento dell’Associazione

 

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all’ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l’Associazione sciolta.

 

Art. 39 – Rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) e successive modifiche e, ove compatibile, dal codice civile.